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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Scritto da admin il . Pubblicato in News.
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“Con l’entrata in vigore dell’ultima Legge di Bilancio gli italiani residenti all’estero si trovano di fronte a significative modifiche della normativa e pesanti sanzioni in caso di mancata iscrizione all’AIRE”, ricorda il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.
Infatti la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 ed di Bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026, modificando la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, ha introdotto, misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
“Nello specifico”, spiega Amadei, “il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore è tenuto ad irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa, da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona, per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE e fino ad un massimo di 5 anni. E visto che i proventi di tali sanzioni sono acquisiti al bilancio dei Comuni che hanno irrogato la sanzione, si può ipotizzare che tali enti non esitino ad effettuare le verifiche del caso. Oltre a invitare, quindi, tutti gli italiani residenti a San Marino ad ottemperare alle norme in vigore, ricordo che l’iscrizione all’AIRE, ovvero all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all’estero, è un diritto- dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti.
Tra questi vi è il diritto di voto per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, il rilascio di documenti di identità e di viaggio e la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle rappresentanze all’estero”. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per i cittadini italiani che fissano all’estero la loro dimora abituale, ovvero che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi ed è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, da cui scaturisce la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.
La Legge di Bilancio ha previsto altresì uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che nell’esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del cittadino italiano. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare anche all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
“Per questo motivo, conclude Amadei, il trasferimento di residenza all’estero deve essere affrontato con i dovuti accorgimenti. Sono sempre più frequenti i casi di errori ed omissioni che inducono le amministrazioni pubbliche ad applicare sanzioni a carico dei concittadini”.
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